L'Associazione Ozanam – ONLUS è un'associazione di volontariato di ispirazione cristiana, nata l'8 aprile 1992, con un proprio Statuto, quale Opera speciale del Consiglio Centrale di Vicenza,della Società di San Vincenzo dè Paoli;nasce in conformità alle leggi sul volontariato, in grado, quindi, di ottenere l'iscrizione nel relativo Registro regionale con il n.VI-0141 e di operare a pieno titolo nei rapporti con i terzi, compresi gli enti pubblici; nei suoi attuali settori di intervento (Centro d'Ascolto “Il Mezzanino”, con mensa per gli indigenti, scuola di alfabetizzazione, assistenza legale e amministrativa, Volontariato Ospedaliero, Trasporto malati, Promozione umana e sociale, progetti ed eventi).
Nel 2008 hanno prestato la loro attività nei vari settori più di 300 volontari.
E' in convenzione con l'U.L.S.S. n.6 “Vicenza” e con il Comune di Vicenza.
Nessuna opera di carità è estranea all'Associazione; la sua attività comprende qualunque iniziativa, volta a sollevare dalla povertà e dalla sofferenza, a tutelare la dignità umana e a sollecitare la promozione sociale in ogni suo aspetto, indipendentemente dalla religione professata, dall'etnia e dalle opinioni politiche espresse.
Tutti i volontari sono assicurati ai sensi di legge.
La Sede Legale è a Vicenza, contrà Vescovado n.1, la Sede Amministrativa è sempre a Vicenza, Corso Palladio n.155, tel n.348/3049658, fax 0444/323078.
Per ogni necessità di comunicazione, telefonare ai numeri riportati nei settori più avanti descritti.
La via più breve per un contatto sono i numeri telefonici 348/3049658 o 347/0611921.
Lo Statuto dell'Associazione
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE OZANAM – ONLUS
(approvato dall’Assemblea straordinaria dell’11 marzo 2008)
ART.1
Denominazione e sede. L’Associazione Ozanam-ONLUS (C.F. n.95025230244)
è un’organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana, avente
durata sino al 31/12/2050, che si riconosce nei princìpi e negli scopi
della Società di San Vincenzo de’ Paoli, fondata da Antonio Federico
Ozanam.
Essa ha la sua sede legale in Vicenza, contrà Vescovado n.1, ed opera
prevalentemente nella Provincia di Vicenza.
ART.2
Statuto. L’Associazione Ozanam-ONLUS è disciplinata dal presente Statuto
ed agisce nei limiti della L. 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali
di attuazione e dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello
Statuto, per disciplinare aspetti organizzativi o settori di intervento
particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci aderenti; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.
Lo Statuto è interpretato secondo le norme di interpretazione dei contratti
e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi del Codice Civile.
ART.3
Finalità. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con l’obiettivo di valorizzazione ed assistenza della persona, nei raggruppamenti di attività individuati per materia alle lettere “A” e “B” della D.G.R. del Veneto 3/5/1993 n.2123, per promuovere ed attuare l’aiuto alla persona nei momenti di necessità e disagio, sia fisico che psicologico, l’educazione e la prevenzione, volte al suo reinserimento sociale.
ART.4
Settori di intervento. L’Associazione, nel conseguimento delle sue
finalità sociali, svolge la sua attività in particolari settori di intervento,
quali:
- l’organizzazione e la gestione di un Centro d’Ascolto denominato “IL
MEZZANINO”, operante in favore di quanti si trovano in difficoltà materiale
o morale, con servizio di mensa, scuola di alfabetizzazione e conversazione,
sportello giuridico ed amministrativo;
- l’organizzazione di un “VOLONTARIATO OSPEDALIERO” e la preparazione
formativa dei soci a tale servizio, per l’assistenza ai ricoverati in
stabilimenti ospedalieri ed in altri istituti di degenza;
- l’organizzazione del servizio di “TRASPORTO MALATI”, che favorisca
la loro mobilità nel territorio;
- l’attenzione alle “PROBLEMATICHE CARCERARIE” e l’assistenza ai carcerati
ed ex carcerati e alle loro famiglie;
- la promozione di iniziative per la “FORMAZIONE ed INFORMAZIONE”, la
crescita nello spirito cristiano di carità e utilità sociale della persona
e il suo inserimento nella vita sociale e lavorativa, mediante pubblicazioni,
progetti ed eventi.
E’ facoltà della Giunta Esecutiva di determinare altri settori di intervento.
ART.5
I Soci. Possono essere soci aderenti solo le persone fisiche che, condividendo
le finalità dell’Associazione, si impegnano a dare la loro opera gratuitamente,
in spirito di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
L’ammissione o l’esclusione dei soci è deliberata con effetto immediato
dalla Giunta esecutiva, con voto segreto, previa verifica della presenza
o del venir meno dei requisiti di appartenenza, dopo aver ascoltato
le ragioni dell’interessato, che può fare appello all’Assemblea entro
il termine di giorni 30 dalla comunicazione, ferma restando la possibilità
di ricorrere al Giudice ordinario.
L’appartenenza come socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto
di recesso.
I soci aderenti hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione
e di candidarsi alle cariche sociali; essi hanno diritto di essere informati
sull’attività dell’Associazione e di controllarne l’andamento, come
stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
I soci aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, ove
ciò sia stabilito dall’Assemblea.
ART.6
Assicurazione dei soci. I soci aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art.4 della L. n.266/91.
ART.7
Gli organi sociali. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci,
- la Giunta esecutiva,
- il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART.8
L’Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente
anche a mezzo fax o e-mail, almeno una volta all’anno, per stabilire
gli orientamenti generali dell’attività dell’Associazione; la convocazione
avviene con avviso diramato ai soci almeno 15 giorni prima della data
fissata, o altrimenti con avviso affisso nella sede dell’Associazione
e negli altri luoghi dove operano i volontari.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente
vicario.
Essa elegge i componenti della Giunta esecutiva e il Presidente, approva
il bilancio preventivo e il conto consuntivo; può deliberare altresì
l’ammontare della quota associativa; la votazione è palese, salvo si
tratti di discutere su persone.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro
socio mediante delega scritta; non è ammessa più di una delega per ogni
socio partecipante.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti all’Assemblea;
per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è richiesta, in prima
convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
in seconda convocazione, che può avere luogo nel medesimo giorno fissato
per la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell’Associazione,
in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea straordinaria si riunisce con le medesime modalità di convocazione
e con le medesime regole, su iniziativa del Presidente o di almeno un
decimo dei soci, o su richiesta della Giunta esecutiva.
Per le modificazioni dello Statuto è richiesta, in prima convocazione,
la presenza di almeno ¾ dei soci, e, in seconda convocazione, la presenza
di almeno la metà dei soci; in entrambi i casi è necessario il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ART.9
La Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva è l’organo di governo e di
amministrazione dell’Associazione; essa opera secondo gli indirizzi
generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale
può essere revocata.
La Giunta esecutiva è composta di undici membri, eletti dall’Assemblea
tra i suoi componenti.
Nella sua prima riunione essa nomina tra i suoi membri due Vice-presidenti,
di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere e sette
Consiglieri, di cui almeno uno appartenente all’Associazione “Società
di San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Vicenza”.
Nomina altresì l’Assistente spirituale con funzioni consultive e designa
il responsabile di ogni settore o sottosettore di intervento.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
La Giunta è validamente costituita quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Giunta esecutiva dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
La Giunta esecutiva si riunisce, di regola, ogni tre mesi e delibera
su tutte le attività dell’Associazione, che non siano di competenza
dell’Assemblea; essa può invitare alle sue riunioni altre persone, ma
solo a fine consultivo.
ART.10
Esercizio finanziario. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta esecutiva presenta all’Assemblea il bilancio di previsione
per l’esercizio e il conto consuntivo dell’anno precedente entro il
31 marzo di ogni anno: dal conto consuntivo devono risultare i beni,
i contributi ed i lasciti ricevuti.
ART.11
Il Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione,
convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta esecutiva; nei casi di urgenza
può agire con i poteri della Giunta e disporre erogazioni anche di carattere
straordinario, salvo ratifica della Giunta nella sua prima riunione
successiva.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice- presidente vicario, o, in sua assenza, da altro
Vice- presidente.
ART.12
Risorse economiche. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
da inserire in un’apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge n.266/91.
ART.13
I beni. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati
e beni mobili.
I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati
dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono
elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione
e può essere consultato dagli aderenti.
ART.14
Utili. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno
che la destinazione e la distribuzione non siano previste dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ART.15
Attività marginali. I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con
i princìpi della L. n.266/91.
ART.16
Convenzioni. Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti
sono deliberate dalla Giunta esecutiva che ne determina anche le modalità
di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso
la sede dell’Associazione.
ART.17
Dipendenti e collaboratori. L’Associazione può assumere dipendenti
e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti
dalla L. n.266/91.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati
dalla legge e da eventuale regolamento adottato dalla Giunta esecutiva.
I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento,
assicurati contro le malattie e gli infortuni, ai sensi di legge.
ART.18
Responsabilità. L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.19
Assicurazione dell’Associazione. L’Associazione può essere assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale .
ART.20
Scioglimento e devoluzione del patrimonio. Lo scioglimento è deliberato
dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo
la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
o enti non lucrativi socialmente utili, aventi scopi analoghi a quelli
indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità
di pubblica utilità sociale.
ART.21
Disposizioni finali. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai princìpi generali dell’ordinamento giuridic
STATUTO DELL'OZANAM